Tutto quello che c’è da sapere sui contratti disposti
Con il nostro portale potrai consultare tutti gli articoli di tua necessità, e trovare l'esperto giusto a cui affidarti. L'oggetto del contratto è un requisito essenziale del contratto come disposto dall'art. 1325 del codice civile italiano, e la cui mancanza comporta ai sensi dell'art. 1418 la nullità dell'intero contratto.
Il termine oggetto può avere diverse valenze. Esso può anzitutto indicare il diritto sul quale il negozio dispone, oppure può essere inteso quale sinonimo di contenuto del contratto (in questo secondo significato non comprenderà anche le locuzioni irrilevanti ai fini della produzione di effetti - ad esempio, le frasi introduttive).
Requisiti dell'oggetto
Il codice civile italiano all'art. 1346 stabilisce che l'oggetto deve essere:
- Possibile: la possibilità è intesa sia in senso materiale che in senso giuridico. Ad esempio è impossibile giuridicamente un contratto che abbia ad oggetto la vendita di un bene demaniale, o di un immobile abusivo.
- Lecito: è illecito ad esempio il contratto che abbia come oggetto la prestazione di un'attività di un pubblico ufficiale che l'ufficiale stesso avrebbe il dovere di compiere in virtù del suo ufficio.
- Determinato o determinabile: è sufficiente che il contratto contenga già i criteri che consentiranno la determinazione al più tardi al momento dell'esecuzione (es. ti vendo del grano il cui prezzo sarà determinato dal prezzo del grano alla borsa merci di New York alla stessa data della scadenza dell'obbligazione per la consegna). La determinazione dell'oggetto può anche essere affidata ad un terzo.
Cercare Notai a Roma appartenenti ad un quotato studio notarile cosicché potrai rispondere a tutti i tuoi dubbi. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Inoltre è sia un modo di acquisto di diritti reali sia una fonte di obbligazioni. L'articolo del contratto è 1321 del codice civile italiano.Si deduce che il contratto è un negozio giuridico, necessariamente bilaterale o plurilaterale, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di costituire (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a un rapporto preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale. Il negozio in genere, invece, può anche essere unilaterale (es. testamento), o non avere contenuto patrimoniale (es. matrimonio). Tale negozio deve contenere alcuni elementi essenziali; può contenere alcuni elementi accidentali.
Gli elementi essenziali imprescindibili; consigliati con un Notaio a Roma
Il contratto scaturisce dallo scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono concludere e si impegnano a vicenda.
Il rapporto giuridico su cui verte l'accordo delle parti non può che essere un bene in senso ampio suscettibile di valutazione economica.
I requisiti essenziali del contratto elencati all'articolo 1325 del c.c.
Sono:
- l’accordo delle parti (o consenso): l'incontro delle volontà delle parti; può essere espresso o tacito
- la causa: la funzione economico-sociale del contratto, così definita dalla relazione di accompagnamento al Codice Civile;
- l’oggetto: la prestazione che una parte ha l'obbligo di eseguire in favore dell'altra o il diritto che viene trasferito dal contratto; dev'essere possibile (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), lecito (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume), determinato o determinabile (quando viene determinata quantità e qualità)
- la forma: il modo in cui si manifesta la volontà; nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi può essere richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido (es. la forma scritta per i contratti immobiliari).
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto (art. 1418)
Gli elementi considerati accidentali
All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i più diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del Codice Civile e sono:
- la condizione: può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti.
- il termine: può essere definito come l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti del contratto
- il modo o onere; è una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalità (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti.
Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto.
Oltre a quelle già citate il Codice Civile disciplina la clausola penale (artt. 1382-1384) e la caparra (artt. 1385 e 1386).